Accatastamento dell’impianto fotovoltaico
In merito all’accatastamento degli impianti fotovoltaici la Legge di Stabilità 2016 prevede che:
“A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibnario appreili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordizzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Sempre secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli impianti fotovoltaici già accatastati saranno legittimati a presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Le nuove regole valgono per l’anno di imposizione 2016 e solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016.
Quali sono gli impatti operativi della nuova disciplina?
Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto:
- del suolo;
- delle costruzioni
- degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A stabilirlo è l’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 .
La Legge di Stabilità 2016 precisa che, al fine della determinazione del valore di rendita catastale degli immobili appartenenti al gruppo D, deve tenersi conto
“del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento” mentre, non deve tenersi conto (dato esplicitato per la prima volta a livello normativo), dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Si deduce quindi che non possono essere sottratti alla valutazione di stima gli elementi qualificanti l’impianto fotovoltaico ovvero:
- i “pannelli”
- le “strutture di sostegno ed infissione ad altro immobile”
Anche le cabine elettriche ospitanti le attrezzature di connessione dell’impianto alla rete sono da accatastare, ma per prassi sono sempre state oggetto di autonomo accatastamento separatamente dell’impianto.
Possono invece essere sottratti tutti gli elementi meramente “funzionali allo specifico processo produttivo” e quindi tutti quegli elementi dei quali, precedentemente alle disposizione della Stabilità 2016, si doveva comunque tener conto per effetto delle precedenti disposizioni.
Nell’ambito di tali elementi, definiti dalla Stabilità 2016 “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” possiamo individuare
- gli inverter
- i quadri elettrici
- i contatori
- gli impianti di connessione e comunque gli altri elementi minori comunque funzionali all’impianto
Cosa succede per gli impianti fotovoltaici già accatastati?
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici già accatastati, la stessa Stabilità 2016 (Art. 1, comma 19) stabilisce che gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti “.
Appare pertanto possibile depositare “atti di aggiornamento” tenendo conto dei criteri introdotti dalla norma e considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 1/1/2016.
Questo comporterà una riduzione delle imposte IMU e TASI già dal primo versamento successivo all’atto di rideterminazione della rendita.
Appare opportuno che in sede di deposito dell’atto di aggiornamento i proprietari di impianti che si siano già avvalsi della stima diretta, ma senza applicare correttamente le formule di riduzione del valore previste, ne valutino l’applicazione nella “rideterminazione” del valore e rendita dell’impianto.