Accatastamento impianto fotovoltaico – Circolare n.36/e
ACCATASTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti.
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Premesso che, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.
- la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari.
Le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano. - per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³. In coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28.
Gli impianti fotovoltaici comportano una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti:
- Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
- Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o in copertura.