Distaccarsi dal riscaldamento centralizzato in Piemonte? Ora si può
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016, è stata pubblicata la Dgr 30 Maggio 2016, n. 29-3386.
La nuova delibera, attraverso modifiche alla D.G.R. 46-11968 del 2009, inserisce una nuova deroga all’obbligo del riscaldamento centralizzato oltre le quattro unità abitative che, nel caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a morosità o a cause di forza maggiore, permette al cittadino/condomino in regola coi pagamenti di installare un impianto di riscaldamento autonomo e garantirsi il servizio per la sua abitazione.
Entrando più nel dettaglio, viene aggiunto al punto 1.4.15 della D.g.r. Piemonte n. 46-11968 il seguente periodo:
“… il distacco dall’impianto termico centralizzato anche di un solo utente/condomino, …, qualora l’impianto termico centralizzato esistente, per cause di forza maggiore, non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio.
In tale caso, fermo restando che la soluzione progettuale scelta non può determinare un peggioramento sia delle prestazioni energetiche sia delle emissioni in atmosfera rispetto alla configurazione iniziale, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che confronti le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale scelta deve essere motivata mediante relazione tecnica, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
d) impianto centralizzato di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014.
In ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.”
La motivazione per cui finalmente anche in Piemonte è possibile il distaccamento dall’impianto centralizzato è la seguente, come riportato nella D.g.r. del 2016:
“La D.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, in ossequio ai disposti dell’abrogata legge regionale 13/2007, sancisce in via generale il principio dell’impianto termico centralizzato, all’interno degli edifici residenziali costituiti da più di 4 unità abitative, specificando nei punti da 1.4.9 a 1.4.15 le prescrizioni specifiche e le relative casistiche di deroga.
Tale previsione regionale, più stringente rispetto alla disciplina statale – che si limita a stabilire che negli edifici suddetti “è preferibile il mantenimento dell’impianto termico centralizzato (v. art. 4, co. 9 del d.p.r. 59/2009)” – è stata finalizzata alla diffusione sul territorio regionale del sistema di teleriscaldamento, poiché ritenuta una misura efficace per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, senza peraltro richiedere particolari opere edilizie.”
“Si consideri inoltre che la legge 11 dicembre 2012, n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici“ ha stabilito la possibilità per il singolo condomino di “rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”, precisando che “il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Tale criticità può essere superata prevedendo espressamente che il principio dell’impianto centralizzato sia derogabile in presenza di cause di forza maggiore, intendendo per tale ogni accadimento, naturale o dipendente dall’altrui volontà, che un determinato soggetto è costretto a subire contro la propria volontà o che comunque non può evitare con l’ordinaria diligenza.”