La diagnosi energetica
L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info, a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.
Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze:
Imprese
Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” obbliga alla diagnosi energetica:
– Le grandi imprese, ovvero come specificato dal Mise, quelle imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
– Imprese a forte consumo di energia che, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.
L’obbligo è già scaduto il 5 dicembre 2015 e le imprese che non se ne fossero ancora dotate possono incorrere in una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000.
Edifici pubblici
Il D.Lgs. n. 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; inoltre demanda al Mise l’approvazione di uno o più decreti che dettino la procedura di certificazione per le diagnosi energetiche e all’ENEA la definizione delle modalità con cui assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità.
Edifici residenziali
Il recentissimo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), attuativo della Legge n. 90/2013 prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edifici specificando anche le situazioni progettuali possibili da confrontare. L’elenco proposto nel decreto è considerato non esaustivo e sottolinea la necessaria conoscenza approfondita dell’edificio a monte di possibili interventi che coinvolgono il sistema edificio-impianto.
Articolo 5.3
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]
– impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
– impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
– le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
– impianto centralizzato di cogenerazione;
– stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
– per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.
I continui richiami del Decreto Requisiti Minimi e la scadenza ormai vicina (31 dicembre 2016) per l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore hanno spesso unito questi due temi: diagnosi energetica e contabilizzazione. A questo proposito ci chiediamo:
È obbligatorio redigere la diagnosi energetica nel caso in cui il condominio debba eseguire la contabilizzazione di calore?
Nello specifico il decreto che fissa la scadenza per la contabilizzazione è il D.Lgs. n. 102/2014 che rende cogente la norma UNI 10200 quale procedura per il riparto delle spese. In realtà per il condominio la norma UNI che è stata recentemente aggiornata prevede che si calcoli il “fabbisogno energetico” di ogni appartamento e dell’intero edificio, con il quale si stimeranno le quote fisse e anche le quote a consumo ad esempio nei prospetti previsionali. Il fabbisogno energetico deve essere calcolato a partire dalla norma UNI TS 11300 che distingue le condizioni standard da quelle reali (tailored rating): anche se nel decreto o nella norma UNI 10200 non si fa specifico richiamo alla diagnosi energetica, è estremamente importante partire da un’analisi approfondita del fabbisogno energetico così da offrire soluzioni di miglioramento energetico che in alcuni casi possono anche ripagare il progetto di contabilizzazione del calore.
In effetti eseguire una diagnosi energetica non è un’operazione banale e soltanto il know-how di un tecnico può approcciare questo tema. Il fine ultimo è quello di esaminare un ventaglio di proposte e scegliere tra queste la soluzione di miglioramento energetico ottima considerando molti fattori tra cui non da ultimo il rapporto costi – benefici.
Chi può redigere una diagnosi energetica?
Fino a due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2014, quindi fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche che riguardano le grandi imprese o le imprese energivore possono essere svolte da E.S.Co (Energy Service Company), EGE (Esperto in gestione dell’energia) e Auditor energetici anche non certificati. Dopo questa data il Mise chiarisce che saranno ammesse solamente le diagnosi provenienti da E.S.Co, EGE e Auditor energetici certificati secondo la relativa norma tecnica.
Se la diagnosi energetica invece è fatta come studio approfondito del comportamento dell’edificio, ad esempio con le finalità di miglioramento energetico o valutazione del fabbisogno per la contabilizzazione del calore, sarà il tecnico incaricato ad eseguire l’approccio alla diagnosi energetica, sempre seguendo le metodologie ed i criteri minimi riportati nella norma UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4.
(immagine tratta dagli approfondimenti di Termolog)
(Riepilogo della diagnosi energetica)
Gent.ma collega, sono un ingegnere elettrotecnico in fase di progettazione di un impianto di pubblica illuminazione.
La domanda: chi può redigere la diagnosi energetica della rete di illuminazione pubblica di un ente Comune? il tecnico professionista deve essere “certificato” o basta la sola iscrizione all’Albo (oltre l’esperienza beninteso) ? Grazie per l’eventuale risposta
Salve collega,
per le diagnosi energetiche occorre essere qualificati EGE e la sola iscrizione all’albo non è sufficiente.
Se il Comune chiede una diagnosi energetica occorre che chi svolge il lavoro disponga di tale qualifica