L’autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere se vogliamo effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.
Il DPR 31/2017 (link Bosetti e Gatti), in vigore dal 6 aprile 2017, elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Si tratta di un provvedimento che ha allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.
L’Allegato A al Decreto definice i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
L’Allegato B elenca, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
L’immagine successiva, tratta da Edilportale (link), illustra i principali adempimenti a cui sono sottoposti gli edifici di civile abitazione soggetti a vincolo paesaggistico.
La tabella comparativa degli interventi, tratta dal portale Professione Architetto (link), mostra invece una comparazione con il vecchio decreto del 2010, abrogato.
Autorizzazione paesaggistica e fotovoltaico
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel vecchio DPR 139/2010:
- Scompare la limitazione di 25 mq come massima superficie del generatore in iter semplificato.
- Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è ora intervento libero (Allegato A) se il luogo di installazione non è compreso tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
- Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è soggetto ad iter semplificato (Allegato B) se ricade tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
Cosa cambia nella procedura per la richiesta dell’autorizzazione
La procedura è stata semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:
- la procedura va eseguita soltanto per via telematica
- l’iter è più veloce: ha un termine massimo di 60 giorni
- se necessario, l’ente può richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
- È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.
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