L’autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere se vogliamo effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.
Il DPR 31/2017 (link Bosetti e Gatti), in vigore dal 6 aprile 2017, elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Si tratta di un provvedimento che ha allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.
L’Allegato A al Decreto definice i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
L’Allegato B elenca, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
L’immagine successiva, tratta da Edilportale (link), illustra i principali adempimenti a cui sono sottoposti gli edifici di civile abitazione soggetti a vincolo paesaggistico.

Edilportale: interventi soggetti ad iter semplificato negli edifici di civile abitazione
La tabella comparativa degli interventi, tratta dal portale Professione Architetto (link), mostra invece una comparazione con il vecchio decreto del 2010, abrogato.
Autorizzazione paesaggistica e fotovoltaico
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel vecchio DPR 139/2010:
- Scompare la limitazione di 25 mq come massima superficie del generatore in iter semplificato.
- Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è ora intervento libero (Allegato A) se il luogo di installazione non è compreso tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
- Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è soggetto ad iter semplificato (Allegato B) se ricade tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
Cosa cambia nella procedura per la richiesta dell’autorizzazione
La procedura è stata semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:
- la procedura va eseguita soltanto per via telematica
- l’iter è più veloce: ha un termine massimo di 60 giorni
- se necessario, l’ente può richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
- È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.
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