Il Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligo di legge
Lo scenario attuale della prevenzione incendi prevede il cosiddetto “doppio binario” per le attività non normate.
Cosa significa?
Il DM 3 Agosto 2015, detto “Codice di prevenzione incendi” o Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è ormai in vigore da tempo. Il campo di applicazione del Codice riguarda le sole attività che non erano dotate di una specifica regola tecnica.
Per un periodo transitorio di circa quattro anni esso è stato oggetto di applicazione volontaria, da qui il termine “doppio binario”. Ora però le regole stanno cambiando: le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019, prevedono l’eliminazione del doppio binario”.
Con la circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi…) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e si pone fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.
Quali sono le attività interessate dalla modifica?
Sono ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.
Si tratta prevalentemente di attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV): fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti “criteri tecnici di prevenzione incendi”.
Restano invece ancora escluse da tale obbligo:
- uffici
- autorimesse
- scuole
- alberghi
- attività commerciali
per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
In sintesi