La sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione
A partire dal 6 maggio gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.
Con il D.M. 25 gennaio 2019, sono state aggiornate le norme relative alla sicurezza antincendio per edifici residenziali, che riguarda soprattutto la gestione delle emergenze.
Il provvedimento va a modificare quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Ambito di applicazione e tempi di attuazione
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.
In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:
- 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
- 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Per tutti gli edifici, in caso di interventi di rifacimento delle facciate (ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata) le nuove norme devono essere osservate già a partire dal 6 maggio.
Requisiti sicurezza antincendio delle facciate
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.
I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio)
- evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate
Non si applicano, invece a:
- edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.
Le novità principali previste dal D.M. 25 gennaio 2019
Molte delle nuove misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze. Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.
Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti.
La nuova norma prevede 4 gruppi di misure graduate in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio, definite nel modo seguente:
- L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 24 metri;
- L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
- L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
- L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.
Il Livello di Protezione 0 si applica agli edifici non soggetti a controlli di prevenzione incendi, in quanto il D.P.R. 151/2011 al punto 77 assoggetta edifici con altezza antincendio superiore a 24 m, quindi le relative misure devono essere adottate esclusivamente sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Gli altri L.P. si applicano ad edifici soggetti.
Livelli di Prestazione 0 – 12 m ≤ h < 24 m
Compiti del Responsabile dell’attività:
- identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
- mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Compiti degli Occupanti
In condizioni ordinarie:
- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
- non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.
Misure da attuare in caso d’incendio
Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
Livelli di Prestazione 1 – 24 m < h ≤ 54 m
Compiti del Responsabile dell’attività:
Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso:
- predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;
- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
- verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adozione delle misure antincendio preventive.
Compiti degli Occupanti
In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in particolare:
- osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell’attività/ Amministratore;
- non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:
- attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
- attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.
Misure antincendio preventive
Le misure antincendio previste consistono in:
- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
- mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
- gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
Pianificazione dell’emergenza
La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.
Essa deve riguardare:
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
- azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.
- ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.
Livelli di Prestazione 2 – 54 m ≤ h < 80 m
Compiti del Responsabile dell’attività:
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.
Compiti degli Occupanti
Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.
Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
Pianificazione dell’emergenza
In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
Livelli di Prestazione 3 – h > 80 m o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1.000 occupanti
Compiti del Responsabile dell’attività:
I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:
- predispone centro di gestione dell’emergenza;
- designa il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate:
- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
- controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
- fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
- segnala al Responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Coordinatore dell’emergenza
Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
- se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell’emergenza;
- se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
Occupanti
I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.
Misure antincendio preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:
- centro di gestione dell’emergenza;
- Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d’arte.
Pianificazione emergenza
In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.
Centro di gestione dell’emergenza
Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).
Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di:
- informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…);
- centrale gestione sistema EVAC;
- centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.