Ecobonus 110% finalmente al via: interventi e decreti
Ecobonus 110% finalmente al via: ciò che a Maggio vi avevo anticipato, nel mese di Agosto 2020 è inizia ad essere più chiaro. Sono infatti stati rilasciati importanti aggiornamenti sui lavori che daranno diritto alle detrazioni maggiorate. Vediamo insieme le principali novità.
Ecobonus 110%: interventi “trainanti” e “trainati”
E’ stato confermato che la detrazione è subordinata ad alcuni requisiti relativi agli interventi, ed è applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020.
Le spese sostenute sono ripartibili in 5 anni di credito di imposta anziché negli usuali 10 anni. In alternativa è possibile cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i lavori, oppure alla banca.
Gli interventi TRAINANTI accedono direttamente alla super detrazione e consistono in:
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installazione di un sistema di isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdenti opache (es. cappotto, intonaco termico, contropareti interne o insufflaggio);
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sostituzione di caldaie esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini;
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sostituzione di una caldaia esistente con una pompa di calore (anche ibrida), con caldaia a condensazione, in edifici unifamiliari o “case a schiera”;
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realizzazione di interventi Sismabonus definiti all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
Gli interventi TRAINATI, se si realizzano congiuntamente agli interventi trainanti, hanno accesso all’ecobonus 110% e alla ripartizione in 5 anni. Fanno parte degli interventi trainati:
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l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete, installati su edifici;
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L’installazione di un sistema di accumulo (contestuale o successiva ad un impianto fotovoltaico)
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Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
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Altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore.
Decreto requisiti – MISE
Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi dà ufficialmente il via al superbonus introdotto dal decreto Rilancio: il decreto contiene i parametri normativi da seguire per il miglioramento della classe energetica e la riduzione del rischio sismico.
Il decreto del MISE definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi:
- di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;
- finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ;
- che danno diritto alla detrazione del 110%, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Circolare e provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate
La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di:
- ristrutturazione edilizia,
- efficienza energetica,
- misure antisismiche,
- il recupero o restauro delle facciate,
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici
- colonnine per la ricarica dei veicoli.
Dopo un’introduzione di natura normativa, la guida entra nel dettaglio delle misure contenute nel decreto Rilancio e risponde a molte delle domande che tutti noi ci siamo posti nelle ultime settimane, illustrando anche interessanti casi pratici.
Decreto Asseverazioni
il MISE infine ha infine pubblicato sul suo sito internet il testo firmato del Decreto Asseverazioni, nonché i due moduli – Allegato 1 e Allegato 2.
Con il provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
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E’ vero che possono usufruire del 110% solo impianti FV monofasi e non trifasi ? Mi sembra una stupidaggine ma è quanto mi ha riferito un utente.
Buongiorno Lino,
in Ecobonus 110% sono ammessi tutti gli impianti fino a 20 kWp.
L’utente che le ha riferito la limitazione al monofase sbaglia