Iter semplificato 2022
GSE ha pubblicato ad Aprile 2022 i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022.
I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:
- per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
- per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.
Le condizioni di accesso al nuovo Iter semplificato sono le stesse che furono previste per il Modello Unico del 2015.
Come funziona il Modello Unico?
Il Modello Unico (MU) per i piccoli impianti fotovoltaici può essere compilato direttamente online e velocizza l’iter quando si installano nuovi impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il MU per il Fotovoltaico si compone principalmente di due parti:
- Parte I – da compilare ed inviare prima dell’inizio dei lavori con i dati del richiedente, i dati catastali dell’immobile interessato ed una descrizione sommaria dell’impianto;
- Parte II – Regolamento di Esercizio: è la seconda parte da inviare ad intervento concluso, con i dati dell’impianto e la documentazione del caso.
Ritiro dedicato in iter semplificato
Il nuovo iter semplificato consente ora di attivare anche le convenzioni per ritiro dedicato, il regime di cessione dell’energia elettrica attraverso la vendita al Gse.
Grazie alla nuova procedura semplificata per attivare il ritiro dedicato, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete.
Una volta che il Gse avrà ricevuto i dati da parte dei Gestori di rete, attiverà il contratto di ritiro dedicato ed invierà al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.
Lo Scambio su Posto
Non sono previste variazioni per quanto riguarda la modalità di trasmissione delle informazioni per gli impianti che avanzano una richiesta per il regime di scambio sul posto.
L’iter ordinario
Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi GSE tramite la procedura standard in iter ordinario, la procedura non ha subito variazioni.
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Buongiorno, riguardo al nuovo iter semplificato sul portale di e-distribuzione abbiamo attivato un impianto FTV verso la prima metà di agosto. Il regime commerciale scelto è stato RID 110%. Seguendo questo iter è il gestore che dovrebbe attivare la convenzione. Ad oggi controllando il codice fiscale del titolare della pratica non risulta ancora censito sul sito del GSE. Ok che i carichi di lavoro di e-distribuzione sono aumentati in modo allucinante e il sito del gse tra fine agosto e per quasi tutto settembre non è stato accessibile per l’attacco informatico, ma un ritardo del genere può essere compatibile? Eventualmente bisogna contattare i referenti di zona di e-distribuzione? Grazie
Buongiorno, ancora oggi, dopo oltre un mese dall’attacco informatico, il portale GSE non è pienamente operativo. Penso che il ritardo sia ancora compatibile.
Ciao,
Il problema però si pone sul fatto che per dare validità al superbonus 110%, è richiesto di avere contratto RID con GSE entro 60 giorni dall’attivazione dell’impianto FVT.
Se tale contratto non risulta neanche inserito su portale del GSE, cosa succede? Bisgona andare per vie legali, e chiedere il rimborso ad e-distribuzione di tutte le spese di intervento di un cantiere fatto con SB110?
Ciao Lorenzo,
ti invito a consultare la Risposta dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 57.
In essa si afferma che “la procedura da attuare ai fini della fruizione del Superbonus preveda che il contratto per la cessione dell’energia al GSE sia sottoscritto entro la scadenza della dichiarazione dei redditi del beneficiario delle detrazioni dell’anno in cui è stato avviato l’impianto fotovoltaico.”
E’ tuttavia possibile che gli istituti di credito, per approvare la cessione del SAL finale del Superbonus, avanzino richieste più restrittive.
Buongiorno,
ho un dubbio sull’iter semplificato: tra le condizioni di applicabilità è indicato che “deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio”.
In realtà leggendo l’articolo 7-bis non c’è nessuna menzione del vincolo dei pannelli aderenti o integrati al tetto. Questo vincolo è invece presente nell’art. 7 che però riguarda il solare termico, non il fotovoltaico.
Come mai allora si pone questa limitazione per l’iter semplificato fotovoltaico? Sto interpretando male?
Grazie
Buongiorno Giovanni,
confermo che l’art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 non parla delle modalità di installazione dei pannelli ma afferma che l’installazione di “impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (…) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (…) sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi (…)”.
Le limitazioni sulle modalità di installazione che permettono di accedere all’iter semplificato sono state imposte dal Gestore di rete, restringendo le possibilità previste dal D.L. 28/2011.
Buongiorno Paola,
rispondo in ritardo perché ho voluto prima approfondire l’argomento.
Mi riesce difficile pensare che il Gestore possa imporre delle limitazioni alle modalità di accesso all’iter semplificato rispetto a quanto previsto dalla legge. L’utente sottoscrive solo il Modello Unico Parte I dove dichiara semplicemente che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, non c’è nessuna menzione della necessità che l’impianto sia integrato o aderente al tetto. Nemmeno nella Parte II deve essere indicata la collocazione dei pannelli, che del resto non ha alcuna rilevanza per il Gestore, il quale deve interessarsi della parte di impianto che va dall’inverter fino al punto di connessione.
Sono quindi convinto che quella frase sia stata messa per errore, scambiando l’art. 7 con il 7-bis. Non è però un errore irrilevante perché, se interpretata alla lettera, impedirebbe di mettere dei pannelli sui parapetti dei balconi, o appoggiati al pavimento di un terrazzo (parliamo ovviamente di impianti oltre gli 800W perché altrimenti non si passa per l’iter semplificato ma basta la comunicazione unica).
A questo punto le vorrei chiedere: dalla sua esperienza, come si è comportato il Gestore in situazioni reali? Sicuramente qualcuno si sarà trovato nella necessità di installare dei pannelli su una terrazza, o magari su un tetto piano con dei supporti inclinati, non credo che il Gestore possa impedire l’accesso all’iter semplificato quando la legge lo garantisce, non è così?
Grazie
Giovanni
Buongiorno,
posso chiederle conferma circa questo quesito?
In caso di avviamento della domanda in iter semplificato per la connessione di un impianto fotovoltaico con indicazione di regime RITIRO DEDICATO, poichè trattasi di intervento Superbonus 110%, la convenzione GSE verrà elaborata direttamente dal GSE stesso?
Poichè ad oggi, sebbene la connessione sia avvenuta quasi 45 gg fa, non è ancora attivo l’account sul portale GSE e non si ha ancora nessuna informazione in merito alla convenzione.
Grazie
Buongiorno,
se la connessione è stata attivata in iter semplificato, la sua convenzione GSE è già stata richiesta dal gestore di rete ma, per accedervi, deve avere le credenziali GSE.
Faccia questa verifica: provi a creare un nuovo login su GSE con il suo codice fiscale: se il suo utente è già registrato, il portale glielo notificherà. Se l’utenza è già registrata, può richiedere un recupero credenziali tramite la sezione Supporto.
Buongiorno,
se non ho inteso male, le prescrizioni all’accesso all’iter semplificato mantengono le stesse prescrizioni che c’erano già prima, ma x gli impianti incentivati Superbonus 110% si specifica tra gli altri:
– non si possono installare su cavalletti x tetti piani (come prima) – solo integrati/aderenti tetto (come prima) – indipendentemente dall’edificio/struttura (novità);
– la potenza nominale dell’impianto non si calcola secondo la CEI 0-21 (minima potenza tra convertitore/moduli) ma viene calcolata come la somma delle potenze dei soli moduli (I es: Convertitore 6,00 Kw – Moduli 7,50 Kw – Utenza 6,60 Kw = domanda rifiutata — II es: Convertitore 6,00 Kw – Moduli 7,50 Kw – Utenza 8,80 Kw = domanda accettata);
E’ corretto ciò che ho scritto?
Grazie
La potenza nominale dell’impianto viene calcolata come la somma delle potenze dei soli moduli. La domanda, nel primo caso, va inoltrata come iter ordinario e non come iter semplificato
buon sera, in caso di installazione impianto fotovoltaico da 6kw con iter semplificato.
1. lo schema unifilare dell’impianto può essere firmato dal tecnico/titolare della ditta che installa l’impianto?
2. il regolamento di esercizio lo firma il proprietario dell’impianto? o anche questo il tecnico della ditta?
grazie
Lo schema unifilare, per impianto di potenza inferiore a 6 kWp, può essere firmato dal titolare e/o dal responsabile tecnico dell’impresa esecutrice. Il regolamento di esercizio viene firmato dall’impresa e dal titolare dell’impianto
Buonasera,
Volevo chiedere se è possibile fare una domanda di connessione in iter semplificato per una pratica edilizia libera alla quale non è stato rilasciato un numero di protocollo ma per la quale sono già state rilasciate dal comune le autorizzazioni paesaggistiche.
Con Edilizia libera senza numero di protocollo rilasciato e autorizzazioni paesaggistiche ottenute posso procedere con una domanda in iter semplificato ?
Buongiorno Stefano, purtroppo non è possibile